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STATUTO NAZIONALE

Art. 1 – È costituita l'Associazione professionale denominata "PROTEO FARE SAPERE". Già fondata in data 1986 con atto notarile.

L’Associazione ha sede in Roma all’indirizzo stabilito con delibera dall’esecutivo nazionale.

Art. 2 – Scopi

PROTEO FARE SAPERE è un'associazione con scopi di ricerca scientifica, consulenza e servizi nel campo della cultura e della formazione, in particolare si propone di:

· promuovere e realizzare attività di aggiornamento del personale della scuola in tutte le sue componenti;
· promuovere e realizzare, anche in base a commesse esterne ed in collaborazione con altri enti ed associazioni , attività di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, nonché tutte le attività necessarie, preparatorie, complementari o comunque ad esse collegate, secondo quanto previsto dalle leggi nazionali o regionali in materia di formazione, qualificazione o riqualificazione;
· promuovere la crescita professionale e culturale del personale per una piena partecipazione al processo di sviluppo democratico del sistema formativo;
· promuovere una corretta deontologia professionale ispirata ai principi del mutuo aiuto professionale regolata da un codice deontologico associativo;
· attivare scambi culturali, ricerche ed esperienze di formazione e di solidarietà in Italia ed all'estero;
· certificare le competenze professionali nell’area della formazione attraverso la tenuta di appositi albi professionali;
· assumere, per il raggiungimento dei propri scopi, iniziative atte alla costituzione di sodalizi con enti che abbiano finalità simili o connesse alle proprie;
· sviluppare iniziative editoriali;
· stabilire rapporti di corrispondenza e di rappresentanza con altri Enti e Associazioni simili in Italia e all'estero;
· esercitare funzioni, anche di diritto pubblico, eventualmente ad essa demandate da Leggi, regolamenti o disposizioni delle Autorità competenti.
Art. 3 – Attività
L’attività dell'Associazione è rivolta principalmente al personale della scuola ed a quanti, Enti pubblici o privati e Associazioni intervengano a vario titolo nelle problematiche della formazione.
Art. 4 – Assenza di fini di lucro
L’Associazione non ha fini di lucro. Non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Art. 5 – Durata
L’Associazione ha durata a tempo indeterminato. Lo scioglimento potrà avvenire:
a. in forza di legge;
b. per deliberazione dell’esecutivo nazionale;
c. per impossibilità sopravvenuta di funzionamento.
Verificandosi il caso di scioglimento, l’esecutivo nazionale nominerà uno o più liquidatori, scelti anche tra estranei all’Associazione, determinandone poteri, facoltà ed eventuali compensi.
L’importo netto risultante a liquidazione ultimata, dimessa ogni passività e definitivo ogni sospeso, sarà devoluto ad organizzazioni sindacali, ad enti o associazioni con la medesima finalità secondo le deliberazioni prese dal Consiglio generale a maggioranza qualificata, su proposta del Presidente, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 Dicembre 1996 n. 662.
Art. 6 – Soci
Possono far parte dell’Associazioni coloro che, persone fisiche, giuridiche, abbiano interesse agli scopi dell’Associazione. La domanda per le persone fisiche, scritta e indirizzata al Presidente provinciale o regionale, nel caso il presidente provinciale non sia stato eletto, viene accolta con delibera dell’esecutivo regionale, che decide insindacabilmente ed inappellabilmente in ordine all'ammissione del nuovo socio. Per le persone giuridiche la domanda va indirizzata al Presidente Nazionale e viene accolta con delibera dell’esecutivo nazionale che decide insindacabilmente ed inappellabilmente in ordine all'ammissione del nuovo socio.
L’Esecutivo non è obbligato a comunicare o motivare le proprie decisioni.
All’atto dell’ammissione il nuovo socio dovrà versare, pena la decadenza, la tassa d’iscrizione e la quota associativa deliberate dal Consiglio generale.
La qualifica di socio dell'Associazione è a tempo indeterminato e si perde per dimissioni, per scioglimento dell'Associazione o per mancato pagamento della quota annuale entro il termine fissato dal Consiglio Generale.
L’associato può recedere dall’Associazione con comunicazione scritta inviata al Presidente.
Egli non avrà più diritto al rimborso delle somme a qualsiasi titolo versate.
La quota sociale non è cedibile o trasmissibile.
Art. 7 – Esclusioni
I soci hanno il dovere di agire per gli interessi dell'Associazione. Essi hanno inoltre il dovere di corrispondere le quote sociali o le contribuzioni deliberate dal Consiglio Generale e di rispettare le indicazioni del Codice Deontologico dell’Associazione
I soci hanno il diritto di partecipare alla vita ed all'attività dell'Associazione, con diritto di parola e di voto, all'Assemblea, nonché di prendere visione degli atti e delle deliberazioni degli organi sociali secondo le modalità stabilite dal Regolamento
L’esclusione dell’associato deve essere deliberata dal Consiglio Generale nei seguenti casi:
a. per il verificarsi di fatti che contrastino con gli scopi dell’Associazione;
b. per grave inosservanza degli obblighi previsti dal presente Statuto.
Le sanzioni per inosservanza del codice deontologico sono decise dal Collegio dei Probiviri
Art. 8 – Articolazioni dell’Associazione
Proteo Fare Sapere si articola nelle seguenti strutture:
Proteo Fare Sapere provinciali
Proteo Fare Sapere regionali
Proteo Fare Sapere nazionale
Art. 9 – Autonomia amministrativa
Le articolazioni di Proteo Fare Sapere ai vari livelli sono giuridicamente e amministrativamente autonome e, pertanto, le altre articolazioni non rispondono delle obbligazioni assunte.
Art. 10 – Proteo Fare Sapere provinciali
Proteo Fare Sapere con l’aggiunta del nome della città capoluogo della provincia di riferimento, è il livello di base dell’associazione ed è l’ambito di convocazione dell’assemblea dei soci competente per territorio.
L'assemblea è composta da tutti i soci in regola con le obbligazioni sociali, ed è formata da tutti gli iscritti che all’atto dell’iscrizione dichiarano di voler aderire a quell’ambito territoriale.
L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
La convocazione ha luogo mediante mezzo idoneo di comunicazione, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.
L'avviso, da affiggere all’albo sociale dell’associazione, contenente l'ordine del giorno, indica il giorno, l'ora, ed il luogo dell'assemblea, fissando anche l'ora della seconda convocazione, che può aver luogo anche nello stesso giorno stabilito per la prima, nel caso in cui questa non sia valida per mancanza del numero legale. L’Esecutivo Provinciale, eletto tra i soci in occasione del congresso, ha autonomia progettuale e di iniziativa culturale nell’ambito territoriale è composto, di norma, da un Presidente e da due Vicepresidenti.
L’assemblea può delegare a Proteo Fare Sapere regionale la propria autonomia amministrativa.
L’Esecutivo redige il piano delle attività con il preventivo di spesa, formula proposte da sottoporre all’esecutivo regionale, promuove sul territorio iniziative rientranti tra gli scopi dell’associazione, redige e approva il rendiconto economico, cura il tesseramento.
Il Presidente rappresenta, all’istanza regionale e sul territorio, l’associazione, convoca e presiede l’assemblea dei soci, cura e realizza l’attività dell’associazione.
Il Presidente può delegare ad un membro dell’esecutivo la gestione organizzativa ed amministrativa.
Art. 11 – Proteo Fare Sapere regionale
Proteo Fare Sapere con l’aggiunta del nome della regione di riferimento è costituito sull’ambito territoriale omogeneo, è retto da un Esecutivo Regionale eletto dal Congresso.
L’Esecutivo regionale è costituito da un Ufficio di presidenza composto da un Presidente, un Vicepresidente e massimo due Coordinatori e da tutti i Presidenti dei Proteo Fare Sapere provinciali.
L’esecutivo regionale Lazio, per le specificità di Roma, coincide con l’esecutivo provinciale; di conseguenza il presidente regionale nel contempo svolge il ruolo del presidente provinciale. Il livello associativo assume la denominazione di Roma-Lazio
L’Esecutivo regionale ha il compito di:
· redigere, avvalendosi della funzione di indirizzo e vigilanza, il piano delle attività, coordinando e raccordando le iniziative dei livelli provinciali;
· promuovere iniziative di rilevanza regionale,
· confrontarsi con la Direzione regionale sulle strategie di azione per la formazione del personale della scuola;
· redigere e approvare il rendiconto economico;
· nominare i revisori dei conti in numero di tre, oltre a due membri supplenti;
Il Presidente è il rappresentante legale dell’associazione a livello regionale, promuove e realizza l’attività dell’associazione, stipula contratti, accordi e convenzioni secondo le delibere dell’Esecutivo regionale.
Il Presidente può delegare ad un membro dell’esecutivo regionale la gestione organizzativa ed amministrativa.
Art. 12 – Proteo Fare Sapere nazionale
Proteo Fare Sapere nazionale è la sede di rappresentanza generale dell’associazione, è amministrato da un presidente nazionale e da un esecutivo nazionale coadiuvato da un Consiglio Generale.
Art. 13 – Esecutivo Nazionale o Ufficio di Presidenza
L’esecutivo nazionale o Ufficio di Presidenza amministra l’associazione ed è composto da un Presidente, due Vice Presidenti e massimo altri sei membri eletti nel corso del congresso nazionale.
L’esecutivo nazionale ha il compito di:
· redigere il piano delle attività;
· coordinare e rapportarsi con le restanti strutture di Proteo Fare Sapere;
· curare la documentazione per la certificazione;
· tenere il libro dei soci;
· redigere ed approvare il rendiconto economico;
· deliberare per acquisti, mandati e contratti;
· vigilare sulla correttezza del comportamento delle strutture provinciali e regionali con particolare attenzione al rispetto dei protocolli di certificazione formativa;
· promuovere eventuali visite ispettive in tutte le strutture dell’associazione;
· designare gli Ispettori.
Art. 14 – Consiglio Generale
Il Consiglio generale è composto dai Presidenti di Proteo Fare Sapere regionali e dall’esecutivo nazionale, esercita compiti di indirizzo e controllo. Nel caso un Presidente regionale sia eletto nell’esecutivo nazionale, nel Consiglio generale entra di diritto il Vice Presidente della regione di appartenenza
Compete al Consiglio generale:
· l’ approvazione del piano delle attività formative;
· la determinazione delle quote sociali, le modalità di ripartizione delle stesse tra i diversi livelli organizzativi ed il termine entro il quale devono essere versate
· la designazione dei Revisori dei conti;
· la designazione del Comitato tecnico scientifico;
· l’emanazione di un regolamento interno, relativamente all’organizzazione e al funzionamento dell’Associazione;
· deliberare sull’espulsione del socio;
· eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri;
· il regolamento congressuale e gli atti conseguenti.
· Deliberare lo scioglimento, con delibera di 2/3 del consiglio, per gravi inadempienze, degli organismi dirigenti delle strutture sottostanti e procedere all’elezione di nuovi organismi dirigenti tramite congressi straordinari, anche parziali.
Art. 15 – Presidente Nazionale
Il Presidente rappresenta l’associazione a livello nazionale, convoca e presiede l’Esecutivo Nazionale o Ufficio di Presidenza ed il Consiglio generale che possono essere convocati anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti dell’ esecutivo o del Consiglio stesso, promuove e realizza l’attività dell’associazione, stipula contratti, accordi e convenzioni secondo le delibere dell’esecutivo nazionale.
Il Presidente può delegare ad un membro dell’esecutivo nazionale la gestione organizzativa ed amministrativa.
Designa i Vice Presidenti tra i membri dell’esecutivo affidando ad uno di essi la presidenza del Comitato Tecnico Scientifico di cui al successivo art. 16.
Art. 16 – Comitato Tecnico Scientifico
Il Consiglio generale designa, su proposta del Presidente, un Comitato tecnico-scientifico che potrà articolarsi in commissioni ed avvalersi anche di consulenti esterni.
Il Comitato Tecnico Scientifico a richiesta del Consiglio generale definisce proposte e progetti relativi alle attività, ai programmi e agli interventi deliberati dagli organismi dell'associazione e provvede al monitoraggio ed alla relativa valutazione.
Art. 17 – Collegio dei revisori
Il Consiglio generale designa, su proposta del Presidente, il Collegio dei Revisori dei conti, in numero di tre, oltre a due membri supplenti, anche tra soggetti non associati.
Art. 18 – Ispettori
Gli Ispettori sono organi istituiti dall’Esecutivo Nazionale. Sono scelti fra iscritte e iscritti che, avendo i requisiti di competenza necessari, non ricoprono incarichi e funzioni di direzione o di carattere amministrativo. Gli Ispettori sono vincolati al massimo della riservatezza. Essi hanno compiti ispettivi riferiti al rispetto dei Protocolli Proteo, alla gestione delle risorse, alla correttezza dei rapporti amministrativi con associazioni, enti o società; si attivano su esplicito mandato dell’Esecutivo Nazionale.
Art. 19 – Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è l’organo di giurisdizione interna dell’associazione. Esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio Generale ed ha competenza sull’osservanza del codice deontologico.
NORME GENERALI
Art. 20 – Validità deliberati
Ogni delibera, a tutti i livelli dell’associazione, è valida se approvata dalla metà più uno dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 21 – Entrate
Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a. dalle quote sociali;
b. dai contributi erogati da Enti Pubblici (Stato, Regioni, Province, Comuni, Comunità Europea) o da altre istituzioni;

c. da contributi dei soci, di aziende, di privati;

d. dalle rendite patrimoniali;

e. da donazioni, lasciti e contribuzioni straordinarie;

f. da proventi derivanti da corsi, convegni, seminari, attività di ricerca , progettazione ed attività editoriali

Art. 22 – Cooptazioni
Le cariche sociali ai vari livelli dell’associazione durano cinque anni e possono essere riconfermate. Le cariche sociali possono essere cumulabili, salvo diverso disposto del presente statuto. Qualora tra un congresso e l’altro dovesse decadere per qualsiasi ragione un membro dell’esecutivo o un presidente provinciale,regionale o nazionale, le sostituzioni avvengono :
· per il presidente ed esecutivo provinciale tramite l’elezione dell’assemblea provinciale dei soci ; per i presidenti, vicepresidenti o coordinatori regionali per elezione e cooptazione dei restanti membri dell’esecutivo regionale;
· per il presidente ed esecutivo nazionale per elezione e cooptazione dei restanti membri del consiglio generale.
Art. 23 – Controversie
Per ogni controversia che dovesse insorgere in applicazione di quanto stabilito nel presente Statuto fra l'Associazione ed i propri associati è competente il Foro di Roma.
Art. 24 – Norme generali
Per quanto non previsto o disciplinato dal presente Statuto vigono le disposizioni generali che regolano la materia civile e fiscale.

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