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SCUOLA
SUPERIORE

GUIDA AL NUOVO ESAME DI STATO. Anno Scolastico 2006-07

PREMESSA

Come è noto, l’esame conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore dal corrente anno scolastico è stato parzialmente innovato. A tutt’oggi (marzo 2007) non sono stati emessi tutti gli atti necessari per una visione completa della normativa. Tuttavia siamo nelle condizioni di avere le idee abbastanza chiare per quanto riguarda gli esami 2007, di cui forniamo qui di seguito una sintetica guida.
La presente pagina si può configurare come “work in progress”, nel senso che verrà integrata e aggiornata man mano che seguiranno i nuovi provvedimenti.
Ricordiamo che per ogni richiesta di chiarimento si può scrivere all’ indirizzo nuovoesamedistato@istruzione.it, e che le risposte alle FAQ (domande più frequenti) si possono consultare facilmente sul sito del Ministero della Pubblica Istruzione www.istruzione.it.

Aggiornamento delle News al 18 Aprile 2007

 

 

NORMATIVA

Legge N. 425 del 10 dicembre 1997
Rimane in vigore per tutto quanto non espressamente abrogato dalla nuova legge, e cioè :
Art. 1 – Finalità e disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore
Art. 5 – Credito scolastico
Art. 6 – Certificazioni
Art. 7 – Esami di idoneità nelle scuole pareggiate o legalmente riconosciute
Art. 8 – Disposizioni finali
LEGGE N. 1 dell’ 11 gennaio 2006
Non sostituisce interamente la legge precedente, ma solamente gli articoli 2, 3 e 4. Consta di tre articoli, e cioè :
Art. 1 – Ammissione all’ esame di Stato, Commissione e sede di esame
Art. 2 – Delega in materia di percorsi di orientamento, di accesso all’ istruzione post-secondaria e di valorizzazione di risultati di eccellenza
Art. 3 – Disposizioni transitorie, finali, finanziarie e abrogazioni
Essendo una legge-quadro, necessita di decreti attuativi che vengono emanati di anno in anno, corredati da Ordinanze e Circolari Ministeriali. A fine febbraio 2007 risultano emanati vari provvedimenti, come segue.
Circolare Ministeriale N. 5 del 17 gennaio 2007 Nota esplicativa di alcuni aspetti connessi alla Legge 1 :
1 – Ammissione all’ esame di Stato
2 – Abbreviazione per merito
3 – Prove scritte e colloquio
4 – Composizione della Commissione giudicatrice
5 – Punteggio
6 – Indicazioni operative
Decreto Ministeriale N. 6 del 17 gennaio 2007 Modalità e termini per l’ affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore
Decreto Ministeriale N. 7 del 17 gennaio 2007 Individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria superiore. Scelta delle materie affidate ai commissari esterni per l’ anno scolastico 2006 – 07
Decreto Ministeriale N. 8 del 17 gennaio 2007 Norme per lo svolgimento per l’anno scolastico 2006 – 07 degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali autorizzate
C.M. n. 20 del 16 febbraio 2007 e Allegati
Formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore
C.M. n. 15 del 31 gennaio 2007
Indicazioni per la formazione delle Commissioni giudicatrici nei corsi di studio ad indirizzo linguistico

 

ISTRUZIONI PER L’USO

Ammissione all’esame di Stato – Abbreviazione per merito
La nuova legge introduce il giudizio di ammissione all'esame di stato. Per gli anni scolastici 2006-2007 e 2007-2008 non si applicano le disposizioni relative al saldo dei debiti (che peraltro ancora non conosciamo nel dettaglio, dato che sarà chiarito nell’ Ordinanza sugli scrutini), ma si raccomanda ai Consigli di classe di rivolgere particolare attenzione alle verifiche intermedie e finali dei livelli di preparazione raggiunti dallo studente.
In sede di scrutinio finale si guarderà alla valutazione complessiva, e dunque lo studente potrà essere ammesso anche in presenza di valutazioni non sufficienti nelle singole discipline; ma dovrà aver dimostrato un notevole impegno per colmare le sue eventuali lacune e di essere perciò in grado di affrontare l'esame. In questo caso, il Consiglio di classe deve verbalizzare dettagliatamente i motivi della ammissione o non ammissione .
La stessa condizioni evidentemente si estende agli esami preliminari dei candidati esterni non dotati di idoneità all’ ultimo anno.

L’abbreviazione di un anno per merito era già prevista, ma si specifica adesso che viene consentita agli studenti che, oltre ad aver riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, hanno seguito un corso regolare di studi di istruzione secondaria superiore, riportando una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti. E’ dunque una opportunità, da offrire soltanto a studenti particolarmente meritevoli.
Prove scritte e colloquio
Nella imminente sessione d'esame 2007 le modalità di svolgimento della 1^, 2^ e 3^ prova scritta sono le stesse previste dalla normativa precedente. Per quanto riguarda il colloquio, esso si svolge "su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso", e dunque rimane praticamente confermata la possibilità (ma non più l’obbligo, a meno che non sia precisato diversamente da prossimi decreti attuativi) di presentare eventualmente esperienze di ricerca e progetti preparati durante l'anno scolastico anche con l'ausilio dei docenti della classe. Gli argomenti possono essere introdotti mediante la proposta di un testo, di un documento, di un progetto o di altra questione di cui il candidato individua le componenti culturali, discutendole. Rimane invece l’ obbligo di discutere gli elaborati relativi alle prove scritte. nel corso del colloquio.
Il colloquio multidisciplinare deve interessare tutte le discipline per le quali i commissari, interni ed esterni, abbiano titolo.
Composizione della Commissione giudicatrice
La composizione della Commissione giudicatrice è una delle maggiori novità. Essa è costituita al massimo da sei componenti, di cui tre interni e tre esterni, ai quali si aggiunge un Presidente anch'esso esterno. In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta.
Una particolare attenzione va messa per la nomina dei commissari di Lingue Straniere. Infatti nelle classi in cui tale insegnamento è impartito per gruppi di lingue diverse (cosiddette “classi bilingui”) si possono nominare entrambi i docenti, dato che ognuno ha titolo solo per una parte della classe. Lo stesso criterio è stato esteso agli indirizzi Linguistici, dove addirittura tre docenti “contano” per uno solo, dato che intervengono sempre in momenti diversi a seconda delle scelte degli alunni (che possono, ad esempio, scegliere l’ Inglese per la seconda prova scritta, il Francese per la terza e lo Spagnolo per il colloquio). E’ stato chiarito comunque che i Consigli di classe hanno l’ autonomia di avvalersi in tutto o anche solo in parte di questa possibilità, nominando anche solo i tre docenti di Lingue Straniere, o due più uno di disciplina diversa.

Ogni singola classe costituisce una Commissione. I membri esterni e il Presidente sono comuni per ogni due Commissioni, che vengono abbinate dall’ Ufficio scolastico Provinciale. I membri interni viceversa sono i docenti di ciascuna classe nominati dai rispettivi Consigli di classe.
Ad ogni classe - commissione sono assegnati non più di trentacinque candidati.
Ogni commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata a una commissione di istituto statale o paritario.
Credito scolastico - Punteggio
E’ introdotta una nuova ripartizione tanto del punteggio quanto del credito scolastico, che valorizzerà maggiormente la carriera scolastica, dato che prevede un punteggio attribuibile al colloquio nella misura massima di punti 30 e del credito scolastico di punti 25. Tuttavia nel corrente anno scolastico e nel prossimo si seguirà la normativa preesistente.
Il punteggio massimo complessivo rimane di 100 punti, ai quali si può aggiungere la lode per quei candidati che avranno conseguito il punteggio massimo di 100 punti senza fruire del bonus integrativo di 5 punti. Quest’ ultima possibilità è data anche ai candidati della sessione d'esame 2007.

 

Nuova Normativa di maggiore interesse emanata da febbraio


Nota prot.n. 330 del 13 marzo 2007
Funzioni e compiti della "task-force" costituita per gli esami di Stato sessione 2007

Ordinanza Ministeriale n. 26 del 15 marzo 2007
Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami

Nota prot.n. 3108 del 27 marzo 2007
Precisazioni in merito alla formulazione del giudizio di ammissione all'esame

Abbiamo adesso un quadro abbastanza completo delle modalità di svolgimento dell’ esame; in particolare vanno sottolineate alcune novità che potevano essere sfuggite ad una lettura della sola legge e che adesso vengono meglio evidenziate e spiegate :

GIUDIZIO DI AMMISSIONE ALL'ESAME
Sembrerebbe una facoltà del consiglio di classe, salvo che “nei confronti di studenti che, pur non avendo saldato tutti i debiti formativi contratti, abbiano realizzato nell'ultimo anno una preparazione complessiva idonea ad affrontare l'esame”, vale a dire per giustificare e motivare la loro ammissione in questa fase di transizione.
In realtà la nota del 13 marzo precisa che : “Il Consiglio di Classe ha comunque facoltà di esprimere il suo giudizio anche nei confronti degli altri studenti, in particolare di quelli che, avendo raggiunto una preparazione di ottimo livello, possono rientrare nella categoria delle eccellenze prevista dalla legge 11.1.2007, n.1, art. 2, comma 1, lettera d” (e cioè possono avere il 100 con lode).
La successiva Ordinanza però è più perentoria, e toglie ogni ulteriore dubbio. essa dispone infatti, all’ art. 2 : “Per tutti gli studenti, comunque, dovrà essere formulato dal Consiglio di classe un giudizio di ammissione, che assolverà il compito di fornire alla Commissione di esame ogni utile dato informativo sulla personalità e sulla preparazione del candidato. L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto sede d’esame, con la sola indicazione « Ammesso » o « Non Ammesso ». L’attribuzione dei voti in ciascuna disciplina rileva unicamente ai fini dell’attribuzione del credito scolastico.”

CANDIDATI ESTERNI
La nuova disciplina è più restrittiva nei confronti dei candidati esterni, anche se ancora qualche discriminazione dovrà essere ulteriormente sanata. Infatti l’ art. 7 dell’ Ordinanza stabilisce che : “L'ammissione dei candidati esterni che non abbiano conseguito la promozione o l'idoneità all'ultima classe, anche riferita ad un corso di studi di un paese appartenente all'Unione Europea di tipo e livello equivalente, è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scrittografiche, pratiche e orali, secondo quanto previsto dal piano di studi, la loro preparazione sulle materie dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno. Il superamento dell’esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell’esame di Stato, vale come idoneità all’ultima classe. L’esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell’istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all’esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.”
La novità è nel contenuto dell’ esame preliminare, che viene esteso a tutte le materie del quinto anno. Ciò evidentemente per equiparare gli esterni agli interni, la cui ammissione viene deliberata appunto in base allo scrutinio del quinto anno. Rimangono privilegiati coloro che hanno precedentemente conseguito promozione, idoneità o ammissione al quinto anno dello stesso corso di studi per cui devono sostenere l’ esame di Stato, in quanto costoro hanno diritto di andare direttamente all’ esame senza altre prove preliminari.

CREDITO SCOLASTICO
L’ attribuzione del credito scolastico rimane per quest’ anno e per il prossimo (dunque per le attuali ultime e penultime classi) quantificato sulla base del “vecchio” Regolamento (tabella A allegata al DPR n.323 del 23.7.1998).
Per gli studenti che usufruiscono dell’ abbreviazione prevista dalla legge, il credito scolastico per l’anno non frequentato è attribuito dal Consiglio della penultima classe, ai sensi dell'art.11, comma 5 del Regolamento (cioè “nella misura massima prevista dalla tabella a).
Si ribadisce anche in questa Ordinanza che “Il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno di corso, può motivatamente integrare, fermo restando il massimo di 20 punti attribuibili, a norma del 4° comma dell'art.11 del DPR n.323/1998, il punteggio complessivo conseguito dall'alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli scrutini finali degli anni precedenti”. Questa norma acquista particolare rilevanza nel momento in cui lo studente meritevole della lode vi deve pervenire senza usufruire del bonus in sede di esame. Dunque potremmo trovarci nel caso (non particolarmente infrequente) di uno studente partito, ad esempio, con una media di “7” nella prima classe del triennio il quale, pur avendo poi conseguito risultati di eccellenza, non giunga ugualmente al massimo del credito. E’ chiaro che – come precisa l’ O.M. - “le deliberazioni, relative a tale integrazione, opportunamente motivate, vanno ampiamente verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate.”

Ai candidati esterni che sostengono l’esame preliminare il credito scolastico è attribuito dal Consiglio di classe che li ha esaminati, “sulla base della documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati
delle prove preliminari. Le esperienze professionali documentabili possono essere valutate crediti formativi. I crediti formativi devono essere opportunamente certificati e ritenuti coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame … Si precisa che il punteggio attribuito nell’ambito delle bande di oscillazione, indicate nella Tabella C, andrà moltiplicato per due nel caso di prove preliminari relative agli ultimi due anni e per tre nel caso di prove preliminari relative agli ultimi tre anni.”

Ai candidati esterni che non devono sostenere esami preliminari, il credito scolastico è attribuito dalla Commissione d’esame “nella misura di punti 2 sia per l'ultimo che per il penultimo anno e, qualora non in possesso di promozione o idoneità alla penultima classe, di ulteriori 2 punti per il terzultimo anno. Qualora gli stessi abbiano sostenuto esami di idoneità negli anni precedenti il credito scolastico è quello “già maturato o quello attribuito, per tali anni, dalla Commissione d’esame in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità, secondo le indicazioni della Tabella B e per promozione, secondo le indicazioni della Tabella A, ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari nei decorsi anni scolastici, secondo le indicazioni della Tabella C. Per gli anni per i quali i candidati non sono in possesso né di promozione, né di idoneità né abbiano sostenuto esami preliminari, il credito scolastico è attribuito nella misura di punti 2 per anno. … Per tutti i candidati esterni, in possesso di crediti formativi, la Commissione o il Consiglio di classe per coloro che sostengono l’esame preliminare possono aumentare il punteggio nella misura massima di punti due, fermo restando il limite massimo di punti venti (DPR n.323/1998,art.11,comma 11).

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