Aggiornamento
delle News al 18 Aprile 2007

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NORMATIVA
Legge N. 425 del 10 dicembre 1997
Rimane in vigore per tutto quanto non espressamente abrogato dalla
nuova legge, e cioè :
Art. 1 – Finalità e disciplina degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore
Art. 5 – Credito scolastico
Art. 6 – Certificazioni
Art. 7 – Esami di idoneità nelle scuole pareggiate
o legalmente riconosciute
Art. 8 – Disposizioni finali
LEGGE N. 1 dell’ 11 gennaio 2006
Non sostituisce interamente la legge precedente, ma solamente
gli articoli 2, 3 e 4. Consta di tre articoli, e cioè :
Art. 1 – Ammissione all’ esame di Stato, Commissione
e sede di esame
Art. 2 – Delega in materia di percorsi di orientamento,
di accesso all’ istruzione post-secondaria e di valorizzazione
di risultati di eccellenza
Art. 3 – Disposizioni transitorie, finali, finanziarie e
abrogazioni
Essendo una legge-quadro, necessita di decreti attuativi che vengono
emanati di anno in anno, corredati da Ordinanze e Circolari Ministeriali.
A fine febbraio 2007 risultano emanati vari provvedimenti, come
segue.
Circolare Ministeriale N. 5 del 17 gennaio 2007 Nota esplicativa
di alcuni aspetti connessi alla Legge 1 :
1 – Ammissione all’ esame di Stato
2 – Abbreviazione per merito
3 – Prove scritte e colloquio
4 – Composizione della Commissione giudicatrice
5 – Punteggio
6 – Indicazioni operative
Decreto Ministeriale N. 6 del 17 gennaio 2007 Modalità
e termini per l’ affidamento delle materie oggetto degli
esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità
di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore
Decreto Ministeriale N. 7 del 17 gennaio 2007 Individuazione delle
materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione
secondaria superiore. Scelta delle materie affidate ai commissari
esterni per l’ anno scolastico 2006 – 07
Decreto Ministeriale N. 8 del 17 gennaio 2007 Norme per lo svolgimento
per l’anno scolastico 2006 – 07 degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore
nelle classi sperimentali autorizzate
C.M. n. 20 del 16 febbraio 2007 e Allegati
Formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio d'istruzione secondaria superiore
C.M. n. 15 del 31 gennaio 2007
Indicazioni per la formazione delle Commissioni giudicatrici nei
corsi di studio ad indirizzo linguistico
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ISTRUZIONI
PER L’USO
Ammissione all’esame di Stato – Abbreviazione per
merito
La nuova legge introduce il giudizio di ammissione all'esame di
stato. Per gli anni scolastici 2006-2007 e 2007-2008 non si applicano
le disposizioni relative al saldo dei debiti (che peraltro ancora
non conosciamo nel dettaglio, dato che sarà chiarito nell’
Ordinanza sugli scrutini), ma si raccomanda ai Consigli di classe
di rivolgere particolare attenzione alle verifiche intermedie
e finali dei livelli di preparazione raggiunti dallo studente.
In sede di scrutinio finale si guarderà alla valutazione
complessiva, e dunque lo studente potrà essere ammesso
anche in presenza di valutazioni non sufficienti nelle singole
discipline; ma dovrà aver dimostrato un notevole impegno
per colmare le sue eventuali lacune e di essere perciò
in grado di affrontare l'esame. In questo caso, il Consiglio di
classe deve verbalizzare dettagliatamente i motivi della ammissione
o non ammissione .
La stessa condizioni evidentemente si estende agli esami preliminari
dei candidati esterni non dotati di idoneità all’
ultimo anno.
L’abbreviazione
di un anno per merito era già prevista, ma si specifica
adesso che viene consentita agli studenti che, oltre ad aver riportato,
nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto
decimi in ciascuna disciplina, hanno seguito un corso regolare
di studi di istruzione secondaria superiore, riportando una votazione
non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini
finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi
in ripetenze nei due anni predetti. E’ dunque una opportunità,
da offrire soltanto a studenti particolarmente meritevoli.
Prove scritte e colloquio
Nella imminente sessione d'esame 2007 le modalità di svolgimento
della 1^, 2^ e 3^ prova scritta sono le stesse previste dalla
normativa precedente. Per quanto riguarda il colloquio, esso si
svolge "su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti
ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso",
e dunque rimane praticamente confermata la possibilità
(ma non più l’obbligo, a meno che non sia precisato
diversamente da prossimi decreti attuativi) di presentare eventualmente
esperienze di ricerca e progetti preparati durante l'anno scolastico
anche con l'ausilio dei docenti della classe. Gli argomenti possono
essere introdotti mediante la proposta di un testo, di un documento,
di un progetto o di altra questione di cui il candidato individua
le componenti culturali, discutendole. Rimane invece l’
obbligo di discutere gli elaborati relativi alle prove scritte.
nel corso del colloquio.
Il colloquio multidisciplinare deve interessare tutte le discipline
per le quali i commissari, interni ed esterni, abbiano titolo.
Composizione della Commissione giudicatrice
La composizione della Commissione giudicatrice è una delle
maggiori novità. Essa è costituita al massimo da
sei componenti, di cui tre interni e tre esterni, ai quali si
aggiunge un Presidente anch'esso esterno. In ogni caso, è
assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di
prima e seconda prova scritta.
Una particolare attenzione va messa per la nomina dei commissari
di Lingue Straniere. Infatti nelle classi in cui tale insegnamento
è impartito per gruppi di lingue diverse (cosiddette “classi
bilingui”) si possono nominare entrambi i docenti, dato
che ognuno ha titolo solo per una parte della classe. Lo stesso
criterio è stato esteso agli indirizzi Linguistici, dove
addirittura tre docenti “contano” per uno solo, dato
che intervengono sempre in momenti diversi a seconda delle scelte
degli alunni (che possono, ad esempio, scegliere l’ Inglese
per la seconda prova scritta, il Francese per la terza e lo Spagnolo
per il colloquio). E’ stato chiarito comunque che i Consigli
di classe hanno l’ autonomia di avvalersi in tutto o anche
solo in parte di questa possibilità, nominando anche solo
i tre docenti di Lingue Straniere, o due più uno di disciplina
diversa.
Ogni
singola classe costituisce una Commissione. I membri esterni e
il Presidente sono comuni per ogni due Commissioni, che vengono
abbinate dall’ Ufficio scolastico Provinciale. I membri
interni viceversa sono i docenti di ciascuna classe nominati dai
rispettivi Consigli di classe.
Ad ogni classe - commissione sono assegnati non più di
trentacinque candidati.
Ogni commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato
è abbinata a una commissione di istituto statale o paritario.
Credito scolastico - Punteggio
E’ introdotta una nuova ripartizione tanto del punteggio
quanto del credito scolastico, che valorizzerà maggiormente
la carriera scolastica, dato che prevede un punteggio attribuibile
al colloquio nella misura massima di punti 30 e del credito scolastico
di punti 25. Tuttavia nel corrente anno scolastico e nel prossimo
si seguirà la normativa preesistente.
Il punteggio massimo complessivo rimane di 100 punti, ai quali
si può aggiungere la lode per quei candidati che avranno
conseguito il punteggio massimo di 100 punti senza fruire del
bonus integrativo di 5 punti. Quest’ ultima possibilità
è data anche ai candidati della sessione d'esame 2007.
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Nuova
Normativa di maggiore interesse emanata da febbraio
Nota prot.n. 330 del 13 marzo 2007
Funzioni e compiti della "task-force" costituita per
gli esami di Stato sessione 2007
Ordinanza
Ministeriale n. 26 del 15 marzo 2007
Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo
svolgimento degli esami
Nota
prot.n. 3108 del 27 marzo 2007
Precisazioni in merito alla formulazione del giudizio di ammissione
all'esame
Abbiamo adesso un quadro
abbastanza completo delle modalità di svolgimento dell’
esame; in particolare vanno sottolineate alcune novità
che potevano essere sfuggite ad una lettura della sola legge e
che adesso vengono meglio evidenziate e spiegate :
GIUDIZIO DI
AMMISSIONE ALL'ESAME
Sembrerebbe
una facoltà del consiglio di classe, salvo che “nei
confronti di studenti che, pur non avendo saldato tutti i debiti
formativi contratti, abbiano realizzato nell'ultimo anno una preparazione
complessiva idonea ad affrontare l'esame”, vale a dire per
giustificare e motivare la loro ammissione in questa fase di transizione.
In realtà la nota del 13 marzo precisa che : “Il
Consiglio di Classe ha comunque facoltà di esprimere il
suo giudizio anche nei confronti degli altri studenti, in particolare
di quelli che, avendo raggiunto una preparazione di ottimo livello,
possono rientrare nella categoria delle eccellenze prevista dalla
legge 11.1.2007, n.1, art. 2, comma 1, lettera d” (e cioè
possono avere il 100 con lode).
La successiva
Ordinanza però è più perentoria, e toglie
ogni ulteriore dubbio. essa dispone infatti, all’ art. 2
: “Per tutti gli studenti, comunque, dovrà essere
formulato dal Consiglio di classe un giudizio di ammissione, che
assolverà il compito di fornire alla Commissione di esame
ogni utile dato informativo sulla personalità e sulla preparazione
del candidato. L’esito della valutazione è pubblicato
all’albo dell’Istituto sede d’esame, con la
sola indicazione « Ammesso » o « Non Ammesso
». L’attribuzione dei voti in ciascuna disciplina
rileva unicamente ai fini dell’attribuzione del credito
scolastico.”
CANDIDATI
ESTERNI
La nuova
disciplina è più restrittiva nei confronti dei candidati
esterni, anche se ancora qualche discriminazione dovrà
essere ulteriormente sanata. Infatti l’ art. 7 dell’
Ordinanza stabilisce che : “L'ammissione dei candidati esterni
che non abbiano conseguito la promozione o l'idoneità all'ultima
classe, anche riferita ad un corso di studi di un paese appartenente
all'Unione Europea di tipo e livello equivalente, è subordinata
al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare, attraverso
prove scritte, grafiche, scrittografiche, pratiche e orali, secondo
quanto previsto dal piano di studi, la loro preparazione sulle
materie dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso
della promozione o dell'idoneità alla classe successiva,
nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo
anno. Il superamento dell’esame preliminare, anche in caso
di mancato superamento dell’esame di Stato, vale come idoneità
all’ultima classe. L’esame preliminare è sostenuto
davanti al consiglio della classe dell’istituto, statale
o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato
è stato assegnato; il candidato è ammesso all’esame
di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna
delle prove cui è sottoposto.”
La novità
è nel contenuto dell’ esame preliminare, che viene
esteso a tutte le materie del quinto anno. Ciò evidentemente
per equiparare gli esterni agli interni, la cui ammissione viene
deliberata appunto in base allo scrutinio del quinto anno. Rimangono
privilegiati coloro che hanno precedentemente conseguito promozione,
idoneità o ammissione al quinto anno dello stesso corso
di studi per cui devono sostenere l’ esame di Stato, in
quanto costoro hanno diritto di andare direttamente all’
esame senza altre prove preliminari.
CREDITO SCOLASTICO
L’ attribuzione del credito scolastico rimane per quest’
anno e per il prossimo (dunque per le attuali ultime e penultime
classi) quantificato sulla base del “vecchio” Regolamento
(tabella A allegata al DPR n.323 del 23.7.1998).
Per gli studenti che usufruiscono dell’ abbreviazione prevista
dalla legge, il credito scolastico per l’anno non frequentato
è attribuito dal Consiglio della penultima classe, ai sensi
dell'art.11, comma 5 del Regolamento (cioè “nella
misura massima prevista dalla tabella a).
Si ribadisce anche in questa Ordinanza che “Il consiglio
di classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno di corso, può
motivatamente integrare, fermo restando il massimo di 20 punti
attribuibili, a norma del 4° comma dell'art.11 del DPR n.323/1998,
il punteggio complessivo conseguito dall'alunno, quale risulta
dalla somma dei punteggi attribuiti negli scrutini finali degli
anni precedenti”. Questa norma acquista particolare rilevanza
nel momento in cui lo studente meritevole della lode vi deve pervenire
senza usufruire del bonus in sede di esame. Dunque potremmo trovarci
nel caso (non particolarmente infrequente) di uno studente partito,
ad esempio, con una media di “7” nella prima classe
del triennio il quale, pur avendo poi conseguito risultati di
eccellenza, non giunga ugualmente al massimo del credito. E’
chiaro che – come precisa l’ O.M. - “le deliberazioni,
relative a tale integrazione, opportunamente motivate, vanno ampiamente
verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti
ed idoneamente documentate.”
Ai candidati esterni
che sostengono l’esame preliminare il credito scolastico
è attribuito dal Consiglio di classe che li ha esaminati,
“sulla base della documentazione del curriculum scolastico,
dei crediti formativi e dei risultati
delle prove preliminari. Le esperienze professionali documentabili
possono essere valutate crediti formativi. I crediti formativi
devono essere opportunamente certificati e ritenuti coerenti con
il tipo di corso cui si riferisce l’esame … Si precisa
che il punteggio attribuito nell’ambito delle bande di oscillazione,
indicate nella Tabella C, andrà moltiplicato per due nel
caso di prove preliminari relative agli ultimi due anni e per
tre nel caso di prove preliminari relative agli ultimi tre anni.”
Ai candidati esterni
che non devono sostenere esami preliminari, il credito scolastico
è attribuito dalla Commissione d’esame “nella
misura di punti 2 sia per l'ultimo che per il penultimo anno e,
qualora non in possesso di promozione o idoneità alla penultima
classe, di ulteriori 2 punti per il terzultimo anno. Qualora gli
stessi abbiano sostenuto esami di idoneità negli anni precedenti
il credito scolastico è quello “già maturato
o quello attribuito, per tali anni, dalla Commissione d’esame
in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità,
secondo le indicazioni della Tabella B e per promozione, secondo
le indicazioni della Tabella A, ovvero in base ai risultati conseguiti
negli esami preliminari nei decorsi anni scolastici, secondo le
indicazioni della Tabella C. Per gli anni per i quali i candidati
non sono in possesso né di promozione, né di idoneità
né abbiano sostenuto esami preliminari, il credito scolastico
è attribuito nella misura di punti 2 per anno. …
Per tutti i candidati esterni, in possesso di crediti formativi,
la Commissione o il Consiglio di classe per coloro che sostengono
l’esame preliminare possono aumentare il punteggio nella
misura massima di punti due, fermo restando il limite massimo
di punti venti (DPR n.323/1998,art.11,comma 11).
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